Statuto dello SCI CLUB ALTO MALCANTONE

Nome, sede e obiettivi

1. Nome e sede

Art. 1

Lo SCI CLUB ALTO MALCANTONE, con sede in Alto Malcantone, è costituito come associazione apolitica e aconfessionale regolata dal presente statuto e dagli articoli 60 e seguenti del CCS.
È affiliato alla Federazione svizzera di sci (Swiss Ski) e alla Federazione di Sci della Svizzera Italiana (FSSI).

2. Scopi e compiti

Art. 2

Lo SCI CLUB ALTO MALCANTONE ha per scopo di sviluppare e propagare la pratica dello sci.

Nell’ambito di questo scopo può anche provvedere alla costruzione, all’acquisto e alla gestione di rifugi e impianti in proprio o assieme ad altre società aventi gli stessi scopi.

Lo SCI CLUB ALTO MALCANTONE si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

  1. diffondere lo sport dello sci fra la gioventù
  2. favorire l’accesso alla disciplina dei Comuni che fanno parte del centro scolastico consortile dell’Alto Malcantone
  3. organizzare corsi di sci, di gare ed escursioni invernali ed estive
  4. organizzare momenti creativi
  5. valorizzare l’Alto Malcantone con manifestazioni ricreative e sportive in loco. Sensibilizzare inoltre uno sviluppo programmato, nella misura del possibile, d’itinerari e installazioni sportive invernali ed estive nell’Alto Malcantone
  6. incoraggiare e favorire i membri che vogliono partecipare al corso d’istruttore e di preparazione alla competizione.

Art. 3

Carta etica nello sport
I principi della “Carta Etica nello sport” rappresentano la base sulla quale vengono impostate le attività dello SCI CLUB ALTO MALCANTONE. L’applicazione concreta di ogni singolo principio viene regolata nella rispettiva appendice.

Appendice 1: Sette principi della Carta etica nello sport
Appendice 1.1: sport senza fumo

Associazione

3. Membri

Art. 4

La società si compone:

  1. dei membri attivi
  2. dei soci contribuenti
  3. dei soci onorari.

Art. 5

Può entrare a far parte della società quale socio attivo chi abbia raggiunto l’età scolastica.
I soci ed in casi eccezionali i terzi, che si rendono in special modo benemeriti al Club possono essere nominati soci onorari.

Art. 6

Le domande d’ammissione devono essere presentate per inscritto al comitato. Ogni domanda d’ammissione è considerata quale adesione formale allo statuto ed ai regolamenti della società.

Il comitato decide, salvo ratifica da parte dell’assemblea, sulle domande d’ammissione; esse devono raccogliere 2/3 (due terzi) dei voti presenti.

Ai nuovi soci sarà consegnato un esemplare dello statuto e la tessera.

Art. 7

Le dimissioni devono essere presentate per inscritto al comitato. Esse hanno effetto immediato.

Art. 8

L’espulsione di un socio deve essere pronunciata dall’assemblea:

  1. per il mancato pagamento delle tasse sociali
  2. per infrazione grave allo statuto ed ai regolamenti del Club, di Swiss-Ski o della FSSI
  3. per il comportamento indegno o antisportivo

L’espulsione per il mancato pagamento delle tasse sociali può essere revocata se il socio chiede la reintegrazione e fa fronte ai suoi obblighi finanziari verso la società. Negli altri casi l’espulsione è definitiva.
Il socio espulso è tenuto a restituire la tessera.
I soci dimissionari o espulsi perdono ogni diritto sul patrimonio sociale.
Il rimborso sulla tassa dell’anno in corso non è concesso in nessun caso.

4. Diritti e doveri dei soci

Art. 9

Partecipazione effettiva all’attività del Club.
Diritto di voto alle assemblee.
I soci ricevono le pubblicazioni mensili ed annuali di Swiss-Ski.
Tessera di riconoscimento della Swiss-Ski.
Pagamento puntuale delle quote sociali.

Art. 10

Il patrimonio sociale è costituito dal materiale del Club e dai suoi fondi, tra le cui fonti sono le tasse ed i contributi dei soci.

5. Organi del club

Art. 11

  1. L’assemblea generale dei soci
  2. il comitato
  3. le commissioni permanenti e temporanee
  4. i revisori dei conti.

Art. 12

L’assemblea generale dei soci è l’organo supremo del Club. Essa è composta da tutti i soci attivi, onorari e contribuenti. L’assemblea generale ordinaria accade una volta l’anno entro i 30 (trenta) giorni che seguono alla fine dell’esercizio annuale.

L’assemblea generale straordinaria potrà essere convocata quando la maggioranza del comitato lo ritiene necessario o dietro domanda firmata da almeno 1/5 (un quinto) dei soci indicandone i motivi.

Art. 13

È di competenza dell’assemblea generale:

  1. la nomina di un presidente del giorno che abbia a dirigere l’assemblea e la nomina di due scrutatori
  2. l’approvazione dei rapporti annuali del comitato, delle commissioni permanenti e dei revisori
  3. l’approvazione dei conti annuali e lo stanziamento del preventivo
  4. l’approvazione del programma d’attività proposto dalle commissioni
  5. deliberare sulle proposte del comitato, delle commissioni e dei membri
  6. deliberare sull’ammissione e sull’espulsione dei soci
  7. modificare lo statuto e decidere lo scioglimento del Club
  8. stabilire la quota sociale annuale.

Art. 14

Le decisioni dell’assemblea sono valide qualora sia presente almeno1/5 (un quinto) dei soci. In caso contrario l’assemblea sarà riconvocata mezz’ora dopo e potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 15

Di regola le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda altra forma.

Art. 16

Le decisioni sono prese, per quanto la legge e lo statuto non dispongano diversamente, a semplice maggioranza.

A parità decide il Presidente del giorno.

Art. 17

Il comitato

Il comitato si compone da 7 a 15 membri:
  • il presidente
  • il vicepresidente
  • il segretario
  • il cassiere
  • da 3 a 11 membri.

Il comitato resta in carico 1 anno ed è rieleggibile. Il comitato provvederà a distribuire internamente le cariche, come pure gli altri compiti speciali.

Art. 18

Le mansioni del comitato sono in particolare:

  1. dirigere gli affari correnti
  2. preparare e convocare l’assemblea
  3. presentare all’assemblea i rapporti delle commissioni
  4. eseguire le decisioni dell’assemblea
  5. amministrare il patrimonio del Club
  6. rappresentare il Club verso i terzi
  7. prendere qualsiasi decisione dell’interesse del club non deferita ad altri organi sociali.

Art. 19

La firma del Presidente o del Vicepresidente unita a quella del Segretario e del Cassiere, impegna il Club verso i terzi. Il comitato può disporre sino alla somma pari al 10% oltre all’importo globale del preventivo spese ogni anno, già autorizzato dall’assemblea.

Per importi superiori, necessita l’autorizzazione dell’assemblea.

Art. 20

Come previsto dall’articolo 17 cap. C, le commissioni si suddividono in:

  1. commissione tecnica (gite, scuola sci, competizioni, attività sportive (fondo);
  2. commissione promozione della zona locale; impianti, percorsi fondo, rifugi, segnaletica, magazzino
  3. commissione giovanile: coordinamento giovani e piccoli principianti
  4. commissione ricreativa.

Art. 21

I revisori dei conti sono 2 (due) soci + 1 (uno) sostituto, uno dei revisori é rieleggibile. Non devono far parte del comitato. Essi provvedono alla verifica dei conti, controllano il bilancio annuale e presentano il loro rapporto annuo all’assemblea.

7. Periodo d’attività

Art. 22

L’attività del club va dal 1° (primo) maggio al 30 (trenta) aprile dell’anno seguente.

8. Responsabilità

Art. 23

I soci dello SCI CLUB ALTO MALCANTONE non rispondono personalmente degli impegni del club, questi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.

Art. 24

Lo SCI CLUB ALTO MALCANTONE ed i rispettivi organi sociali non sono responsabili in nessun caso per infortuni di qualsiasi natura che si verificassero in occasioni di manifestazioni del Club.

9. Modifica dello statuto e scioglimento della società

Art. 25

Il presente statuto può essere modificato con l’approvazione di 2/3 (due terzi) dei voti presenti in un’assemblea generale. Se la proposta di modifica non viene dal comitato, lo stesso la sottoporrà alla prossima assemblea. In quest’ultimo caso il comitato è autorizzato a fare eventuali controproposte.

Art. 26

Lo SCI CLUB ALTO MALCANTONE potrà essere sciolto se un’assemblea generale, alla quale devono essere presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci, lo chiede con una maggioranza di ¾ (tre quarti) dei soci presenti.

Se un’assemblea generale convocata appositamente non raggiungesse il numero di presenze necessario, in una seconda assemblea da convocarsi al più presto entro 10 (dieci) giorni o al più tardi 30 (trenta) giorni dopo la prima, la decisione potrà essere presa con 3/4 (tre quarti) dei voti, indipendentemente dal numero dei presenti.

Art. 27

In caso di scioglimento il patrimonio sociale potrà essere gestito in ordine di priorità:

  • dal consorzio scolastico Alto Malcantone
  • un consorzio di comuni
  • da uno sci club della regione o della FSSI

L’eventuale ricostruzione di uno Sci Club analogo entro la durata di 5 (cinque) anni potrà prendere possesso del patrimonio altrimenti devoluto alla società o consorzio gerente.

Art. 28

Il presente statuto entra in vigore dopo l’approvazione da parte di Swiss-Ski e della FSSI.
Approvato dall’assemblea generale del 18 giugno 2016.

Appendici

Le seguenti appendici “Sette principi della Carta etica nello sport” e “sport senza fumo” sono un elemento integrante degli statuti.

Appendice 1: Sette principi della Carta etica nello sport

1 Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona!

La nazionalità, l’età, il sesso, le preferenze sessuali, l’appartenenza sociale, l’orientamento politico e religioso non sono elementi pregiudizievoli.

2 Armonizzare l’attività sportiva e la vita sociale!

Rendere compatibili le esigenze dell’allenamento e della competizione con la formazione, il lavoro e la famiglia.

3 Promuovere la responsabilità individuale e collettiva!

Le sportive e gli sportivi sono coinvolti nelle decisioni che li riguardano.

4 Incoraggiare rispettosamente senza esagerare!

Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi sportivi non ledono né l’integrità fisica né l’integrità morale delle sportive e degli sportivi.

5 Educare alla lealtà e al rispetto dell’ambiente!

Il rispetto contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del prossimo e della natura.

6 Opporsi alla violenza, allo sfruttamento ed alle molestie sessuali!

Fare della prevenzione senza falsi tabù: essere vigilanti, ma sensibilizzare d intervenire in maniera adeguata.

7 Rifiutare il doping e gli stupefacenti!

Informare efficacemente, e nel caso di un’infrazione intervenire senza esitare.

Appendice 1.1: sport senza fumo

L’applicazione di sport senza fumo esige quanto segue:

  • Niente fumo prima, durante e dopo la pratica sportiva, ciò significa da un’ora prima ad un’ora dopo l’attività sportiva.
  • I locali della società sono non fumatori
  • Rinuncia ad ogni tipo di sostegno finanziario da parte di aziende del tabacco.
Organizzazione di manifestazioni senza fumo, ovvero:
    • competizioni
    • sedute (assemblee dei delegati e assemblee generali 
incluse)
    • eventi speciali: ad es. accademia di ginnastica, feste di 
Natale, tombola della società .

 

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